Imposta Municipale Propria (IMU)
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
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Servizio attivo
A chi è rivolto
L'IMU è disciplinata dall’articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge n.160/2019. Il comma 738 della stessa legge ha anche disposto l’abolizione della TASI dal 01/01/2020.
Sono tenuti al pagamento coloro che già pagavano l’ ICI, ovvero i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ovvero i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie).
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto tenuto al versamento dell'imposta è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l'imposta deve essere pagata da chi utilizza l'immobile (locatario finanziario) a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di leasing.
Nel caso di casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, soggetto tenuto al versamento è il coniuge assegnatario.
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto tenuto al versamento dell'imposta è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l'imposta deve essere pagata da chi utilizza l'immobile (locatario finanziario) a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di leasing.
Nel caso di casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, soggetto tenuto al versamento è il coniuge assegnatario.
Descrizione
L’imposta municipale propria è dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
Come fare
Fabbricati iscritti in Catasto
Ai sensi dell’art. 1, comma 745, legge 160/2019, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita valore degli immobili costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali c/2, C/6 e C/7 ad esclusione della categoria catastale A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
Terreni agricoli e terreni non coltivati
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell’art. 3,comma 51, della Legge 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.
Sono esenti dall'imposta i terreni ubicati in aree montane, come precisato all'art. 1 comma 759 della L. 190/2019.
Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del c. 3 dell’art. 7 del DL 333/1992 convertito, con modificazioni, dalla legge 359/1992, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
La base imponibile può essere ridotta del 50% in alcuni casi indicati dall'art. 1 comma 747 della legge 190/19
Ai sensi dell’art. 1, comma 745, legge 160/2019, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita valore degli immobili costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali c/2, C/6 e C/7 ad esclusione della categoria catastale A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
Terreni agricoli e terreni non coltivati
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell’art. 3,comma 51, della Legge 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.
Sono esenti dall'imposta i terreni ubicati in aree montane, come precisato all'art. 1 comma 759 della L. 190/2019.
Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del c. 3 dell’art. 7 del DL 333/1992 convertito, con modificazioni, dalla legge 359/1992, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
La base imponibile può essere ridotta del 50% in alcuni casi indicati dall'art. 1 comma 747 della legge 190/19
Cosa serve
Per effettuare il versamento occorre utilizzare il modello F24, riportando oltre al codice catastale del Comune di Brosso (B 205), i seguenti codici tributo:
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9
- 3914 IMU terreni
- 3916 IMU aree fabbricabili
- 3918 IMU altri fabbricati
- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);
- 3930 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,09% (incremento di competenza del Comune)
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9
- 3914 IMU terreni
- 3916 IMU aree fabbricabili
- 3918 IMU altri fabbricati
- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);
- 3930 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,09% (incremento di competenza del Comune)
Cosa si ottiene
Il modello F24 deve riportare, oltre alle indicazioni anagrafiche del contribuente, l'indicazione del codice catastale del Comune (B205), l'indicazione dell'anno di riferimento, se trattasi di acconto o saldo, uno dei codice tributo sopra indicati e l'importo da versare.
Tempi e scadenze
Scadenze :
- rata di acconto del 16 giugno 2023 : il versamento è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
- rata di saldo del 16 dicembre 2023 : il versamento deve essere eseguito a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata versata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno 2023.
E’ possibile versare in un'unica soluzione con scadenza 16 giugno 2023.
- rata di acconto del 16 giugno 2023 : il versamento è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
- rata di saldo del 16 dicembre 2023 : il versamento deve essere eseguito a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata versata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno 2023.
E’ possibile versare in un'unica soluzione con scadenza 16 giugno 2023.
Se il giorno 16 è un giorno festivo, la scadenza è intesa il giorno lavorativo immediatamente successivo
Costi
L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è verificato il possesso. Le aliquote sono deliberate annualmente dal Consiglio comunale nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione.
Le aliquote vigenti sono:
- Aliquota pari a 0,45 % per le abitazioni e pertinenze dei fabbricati di cat. catastale A1, A8 e A9 destinate ad abitazione principale ed assimilate;
- Aliquota pari a 0,85% per i fabbricati di cat. catastale D (di cui 0,76% di competenza dello Stato);
- Aliquota pari a 0,85% per tutti gli altri immobili;
- Aliquota pari a 0,85% per i fabbricati di cat. catastale D (di cui 0,76% di competenza dello Stato);
- Aliquota pari a 0,85% per tutti gli altri immobili;
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tributi
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Argomenti
Ultimo aggiornamento pagina: 04/10/2023 14:46:22
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